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Può capitare che la spesa funebre non sia inserita nella dichiarazione precompilata poiché al momento della predisposizione della stessa il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. In tal caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.


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Nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.

Il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le eventuali ulteriori spese detraibili sostenute in dipendenza del decesso (per esempio le spese sostenute per la lavorazione di marmi e delle lapidi) sempre entro il limite di spesa detraibile di € 1.550 per evento funebre.


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Gli oneri deducibili o detraibili riportati nella dichiarazione precompilata, sostenuti nell'interesse dei familiari a carico, sono:

  • spese sanitarie
  • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale
  • premi assicurativi
  • contributi previdenziali
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale
  • spese per la frequenza degli asili nido.
  • spese scolastiche

La detrazione o deduzione spetta a chi ha sostenuto la spesa. Se nelle comunicazioni pervenute all'Agenzia delle Entrate viene indicato il contribuente che ha sostenuto la spesa, l'onere gli viene attribuito in dichiarazione. Ovviamente deve essere verificata la presenza, nel prospetto dei familiari a carico, del familiare nell'interesse del quale la spesa è stata sostenuta.
Se, invece, nelle comunicazioni non è stato indicato il contribuente che ha sostenuto la spesa, l'onere è inserito nella dichiarazione dei redditi del contribuente che ha il familiare a carico, rispettando sempre le percentuali di carico riportate nel prospetto dei familiari a carico. In questo caso, l'onere è riportato nel foglio riepilogativo sia del familiare a carico sia del contribuente a cui il familiare risulta a carico.
Resta fermo l'obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

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Esempio
Nel Prospetto dei familiari a carico dei due genitori è presente un figlio a carico al 50% per 12 mesi e per questo figlio sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate € 300 di spese mediche.
Ogni genitore visualizza:

  • nella propria dichiarazione precompilata € 150 di spese mediche (50% di € 300) riferite al figlio, riportate nel rigo E1, colonna 2, del modello 730
  • il foglio riepilogativo con i dati a lui riferiti e con l'indicazione di € 300 di spese mediche complessive riferite al figlio.

Se il figlio visualizza la propria dichiarazione precompilata, trova il foglio riepilogativo con i dati a lui riferiti (tra i quali € 300 di spese mediche) con l'indicazione che gli stessi sono stati attribuiti ai familiari di cui risulta al carico.


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Alcune tipologie di reddito non sono inserite nella tua dichiarazione precompilata perché l'Agenzia delle Entrate non possiede queste informazioni al momento dell'elaborazione della dichiarazione.

Per esempio, non sono precompilati:

  • i redditi da indicare nel quadro C del 730 che derivano da pensioni estere
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d'acconto
  • alcuni redditi da indicare nel quadro D del 730, tra cui i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero
  • i redditi di capitale certificati nella Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
  • redditi prodotti a Campione d’Italia, rivalutazione del valore dei terreni e redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva
  • investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

Se hai percepito questi redditi nell'anno d'imposta, devi modificare la tua dichiarazione precompilata inserendo le relative informazioni, prima di procedere all'invio della stessa. Per ulteriori approfondimenti sui redditi da indicare nel modello 730 puoi consultare le istruzioni per la compilazione del 730.


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Entro il 1° luglio (essendo il 30 giugno domenica), oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio. Se si utilizza l'applicazione web è possibile versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure richiedere l'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.


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Se il credito è stato già confermato prima della elaborazione del 730 precompilato, questo confluisce direttamente nel quadro F.
Se invece il maggior credito non è stato ancora confermato, questo non viene inserito nella dichiarazione, ma viene riportato nel foglio riepilogativo contenente gli elementi a base della dichiarazione. L'indicazione nel foglio riepilogativo del maggior credito viene effettuata solo nei confronti dei contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730.
Per confermare tale credito occorre inserirlo nel quadro F, prima di procedere all'invio. Per richiedere la conferma del maggior credito non è necessario rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o a un Centro di assistenza multicanale.
La conferma del maggior credito costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.


Attenzione: per i contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730, il maggior credito è indicato solo nel foglio riepilogativo allegato alla dichiarazione precompilata.


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Sì, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi ordinarie tramite canali diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia (modello 730 ordinario o modello Redditi) anche se l'Agenzia delle entrate ha già predisposto la dichiarazione precompilata.


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Dal 20 maggio al 30 settembre è possibile accettare o modificare il 730 precompilato e presentarlo via web all'Agenzia delle Entrate.

Tali funzionalità saranno attivate anche per la compilazione della dichiarazione precompilata in modalità semplificata. Da quest’anno infatti, nell’area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione precompilata, mediante la quale, attraverso indicazioni e informazioni specifiche, viene facilitata la modifica e integrazione della propria dichiarazione.

Dal 30 aprile è già possibile visualizzare e stampare il proprio 730 nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.


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Dal 30 aprile  è possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione precompilata (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.

Dal20 maggio è possibile:

  • accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web
  • modificare e inviare il modello Redditi precompilato.

Nell'applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.

Inoltre, è possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni precedenti ( 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) purché siano state inviate tramite l'applicazione web.

Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, è necessario indicare, in un'apposita sezione dell'applicazione web, un indirizzo di posta elettronica valido.


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L'esito del calcolo è segnalato come Non liquidabile quando è necessario inserire o integrare alcuni dati. Il messaggio è anche accompagnato dall'indicazione del quadro, o dei quadri, da completare. Se, per esempio, appare il messaggio Non liquidabile - Completare il quadro B, il contribuente dovrà integrare quel quadro attraverso la funzione di Modifica 730, disponibile a partire dal 20 maggio.


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