Quadro RX - Risultato della dichiarazione

Quadro RX - Risultato della dichiarazione

Quadro RX - Risultato della dichiarazione

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo, Il presente quadro è composto dalle seguenti sezioni:

  • debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
  • eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

I crediti relativi all'IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.

Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

Sezione I -– Debiti e/o Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.

Con riferimento all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 12,00 (art. 1, comma 137, Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 12,00, le colonne 4 e 5 dei medesimi righi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l'importo da indicare in ciascuna delle colonne 4 e 5 non può essere inferiore ad euro 12.

Con riferimento alle altre imposte, l'importo di cui si richiede il rimborso (colonna 4) non può essere inferiore ad euro 12,00.

Nella colonna 1, va indicato l'importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.

Attenzione: Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna dei righi per i quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2.

Nella presente colonna va riportato l'intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello della prima rata.

Nella colonna 1, "Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione", vanno indicati i seguenti importi:

  • rigo RX1 (IRPEF): l'importo del rigo RN45;
  • rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF): l'importo del rigo RV7;
  • rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF): l'importo del rigo RV15;
  • rigo RX4 (Cedolare secca): l'importo del rigo LC1, colonna 13;
  • rigo RX5 (Imposta sostitutiva sui premi di risultato): l'importo del rigo RC4, colonna 12;
  • rigo RX7 (Imposta sostitutiva di capitali estera) : l'importo del rigo RM12, colonna 5
  • rigo RX8( Imposta sostitutiva redditi di capitali): l'importo del rigo RM13, colonna 2
  • rigo RX9 (Imposta sostitutiva proventi derivanti da depositi a garanzia): l'importo del rigo RM16, colonna 2;
  • rigo RX10 (Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR): l'importo del rigo RM25, colonna 40
  • rigo RX12 (Acconto su redditi a tassazione separata): l'importo del rigo RM14, colonna 4, RM25, colonna 21, RM25, colonna 38, RM26, colonna 4, RM27, colonna 4;
  • rigo RX13 (Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali): l'importo del rigo RM28, colonna 6;
  • rigo RX14 (Addizionale bonus e stock option): l'importo del rigo RM29, colonna 5;
  • rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere): l'importo del rigo RM18, colonna 5.
  • rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati): l'importo del rigo RM24, colonna 7 e RM31, colonna 2;
  • rigo RX17 (Imposta noleggio occasionale imbarcazioni): l'importo del rigo RM30, colonna 2
  • rigo RX18 (Imposte sostitutive sulle lezioni private RM- sezioneVII): ): l’importo del rigo RM32 colonna 7;
  • rigo RX19 (opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art.24- ter del TUIR – RM sezione XVIII):l’importo del rigo RM37 colonna 4;
  • rigo RX20 (Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezione I, II,VI)l’importo del rigo RT10 e l’importo del rigo RT29;
  • rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero): l'importo del rigo RW7, colonna 5;
  • rigo RX26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero): l'importo del rigo RW6, colonna 5;
  • rigo RX31 (Imposta sostitutiva dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l'importo del rigo LM46;
  • rigo RX33 (Imposta sostitutiva deduzioni extracontabili): l'importo del rigo RQ18 colonna 3;
  • rigo RX34 (Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda): l'importo del rigo RQ5;
  • rigo RX35 (Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ): l'importo del rigo RQ13 colonna 2;
  • rigo RX36 (Tassa etica): l'importo del rigo RQ49 colonna 7.
  • rigo RX37 (Imposta sostitutiva RQ sez. XXII): l’importo del rigo RQ82 colonna 2;
  • rigo RX38 (Imposta sostitutiva RQ sez. XXIII-A e B): l'importo del rigo RQ92 colonna 2;
  • rigo RX39 (Imposta sostitutiva affrancamento RQ sez. XXIII C): l'importo del rigo RQ93 colonna2.
  • RX40 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXIV –rigo RQ102): l’importo del rigo RQ102 colonna 1;
  • RX41 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXIV –rigo RQ103): l’importo del rigo RQ103 colonna 2;
  • RX42 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXV –rigo RQ110): l’importo del rigo RQ110 colonna 2.

Nella colonna 2, va indicato l'importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Nella colonna 2, "Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione", vanno indicati i seguenti importi:

  • rigo RX1 (IRPEF): l'importo del rigo RN46 al netto di quanto utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
  • rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF): l'importo del rigo RV8;
  • rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF): l'importo del rigo RV16;
  • rigo RX4 (Cedolare secca): l'importo del rigo LC1, colonna 14;
  • rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere): l'importo del rigo RM18, colonna 6.
  • rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi): l'importo del rigo RM24, colonna 8;
  • rigo RX18 (Imposte sostitutive sulle lezioni private RM- sezioneVII): l’importo del rigo RM32 colonna 8;
  • rigo RX20 (Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezione I, II,VI): l’importo del rigo RT103, colonna 3;
  • rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero): l'importo del rigo RW7, colonna 6;
  • rigo RX 26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero): l'importo del rigo RW6, colonna 6;
  • rigo RX31 (Imposta sostitutiva dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l'importo del rigo LM47;
  • rigo RX36 (Tassa etica): l'importo del rigo RQ49 colonna 8.

Nella colonna 3, "Eccedenza di versamento a saldo", va indicato, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a titolo di saldo nella presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e 5, salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3.

Nella colonna 4, "Credito di cui si chiede il rimborso", va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nella colonna 5, "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione", va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, in alcune ipotesi, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2019 senza esporre la compensazione nel Mod. F24. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 4 del quadro DI, , può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva (questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero), può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Se in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, viene riscontrata la spettanza di una eccedenza superiore a quella dichiarata, l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente, procederà al rimborso di tali maggiori somme, salvo sua diversa indicazione. Nei casi in cui non è possibile stabilire con certezza la spettanza del credito, l'Agenzia invierà al contribuente la comunicazione di maggior credito ai fini della sua conferma presso gli uffici.

Sezione II –- Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

La presente sezione accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

  • il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello REDDITI e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2019 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello REDDITI 2020, in compensazione di altri tributi a debito.

    Si precisa che le eccedenze relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale derivanti dalla precedente dichiarazione non vanno indicate nella presente sezione ma vanno riportate nei quadri RN e RV, anche se il contribuente non possiede alcun reddito assoggettato a tassazione ordinaria (es. il contribuente che non possiede altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM);

  • la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
  • presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2020 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I.

Nella colonna 1, "Codice tributo", va indicato, limitatamente ai righi da RX54 a RX57 il codice tributo dell'importo o eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX51 a RX53.

Nella colonna 2, "Eccedenza o credito precedente", va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello REDDITI 2020, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2020 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella colonna 2 della presente sezione deve essere aumentato del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascun tributo corrispondente.

Nella colonna 3, "Importo compensato nel Mod. F24", va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Per ciascun rigo la differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella colonna 4, "Importo di cui si chiede il rimborso", va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 12,00.

Nella colonna 5, "Importo residuo da compensare", va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Mod. F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2018 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti.

Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

Si precisa che il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 4, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).

Sezione III - Recupero ritenute riattribuite

Nel rigo RX58 va indicato:

  • in colonna 1 l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
  • in colonna 2 l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n 241del 1997;
  • in colonna 3 l’ammontare delle ritenute subite dall’impresa familiare che i collaboratori dell’impresa hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi nei righi RS6 col. 6 e RS7 col. 6 del terzo fascicolo di tutti i moduli compilati;
  • in colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
  • in colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Qualora il dichiarante utilizzi tale credito per un importo superiore a 5.000 euro (art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) dovrà essere apposto sulla presente dichiarazione il visto di conformità (circolare n. 28/E del 25 settembre 2014).

Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3

SEZIONE IV- Rigo RX59

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

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