Quadro L - Ulteriori dati

QUADRO L – Ulteriori dati

QUADRO L – Ulteriori dati

Redditi prodotti a Campione d’Italia

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d’Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2021 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.
Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta. L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «deminimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non possono utilizzare il modello 730.

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d’Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

‘1’ redditi dominicali

‘2’ redditi agrari

‘3’ redditi da fabbricati

‘6’ redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;

‘1’ redditi dominicali

‘2’ redditi agrari

‘3’ redditi da fabbricati

‘4’ redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica 2021);

‘5’ redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

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