Istruzioni per la compilazione del quadro RM

Istruzioni per la compilazione del quadro RM

Istruzioni per la compilazione del quadro RM

QUADRO RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni

GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del TUIR, i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva, i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, e successive modificazioni e i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario, i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l’imposta sostitutiva e i redditi per i quali è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del TUIR.

In caso di plusvalenza da exit tax l'opzione per la tassazione separata va esercitata nel quadro TR.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

  • se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
  • se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI. Il quadro si articola in diciotto sezioni.

SEZIONE I – Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del TUIR

Nella Sezione I vanno indicate:

  1. le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
  2. le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  3. le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei righi RM1 e RM2, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
  • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2020;
  • nella colonna 3, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
  • nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 2020 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
  • nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2020 (comprese quelle eventualmente sospese);
  • nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II – Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir

Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

  1. le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
  2. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze");
  3. le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che tale fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
  4. le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  5. le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  6. i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiarati nel quadro RH del presente fascicolo;
  7. redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
  8. i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta.

Ciò premesso, nei righi da RM3 a RM7, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
  • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
  • nella colonna 3, ll'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
  • nella colonna 4, l'importo delle ritenute subite nel 2019 (comprese quelle eventualmente sospese);
  • nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

SEZIONE III – Imposte e oneri rimborsati

Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2020 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel rigo RM8 indicare:

  • nella colonna 1, l'anno d'imposta in cui si è fruito della detrazione o, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 2:
    • il codice 1 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione. Tra questi ad esempio:
      1. i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
      2. la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
      Vedere in APPENDICE la voce "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari".
    • il codice 2 per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.
  • nella colonna 3, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
  • nella colonna 4, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Nel rigo RM9 indicare:

  • nella colonna 1 , le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
  • nella colonna 2, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2020.

SEZIONE IV – Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nella Sezione IV vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2020 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione XII del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM25, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 5 il codice fiscale del deceduto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i righi RM10 e RM11, indicando:

  • nella colonna 1, l'anno di apertura della successione;
  • nella colonna 2, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
  • nella colonna 3, la quota dell'imposta sulle successioni;
  • nella colonna 4, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
  • nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Per quanto riguarda l'esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni del rigo RL1. Dal 1 gennaio 2018, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge di bilancio 2018, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26 per cento. Per gli utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in italia formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017, pertanto indicare nella colonna 3, l'ammontare ottenuto applicando la specifica percentuale alla somma degli utili corrisposti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione.

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

SEZIONE V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Inoltre, dal 1 gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria. Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.

Nella Sezione V vanno indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Inoltre, nel rigo RM12 vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. In questa Sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 44, comma 1, del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e i proventi di cui allo stesso articolo. Per effetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"; nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare il codice L "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta";
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
  • nella colonna 3, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l'aliquota applicabile;
  • nella colonna 5, il credito IVCA;
  • nella colonna 6, l'imposta dovuta. Da tale importo va scomputato l'importo di colonna 5.

Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

La colonna 8 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

  • nella colonna 1 , l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
  • nella colonna 2 , l'imposta dovuta.

SEZIONE VI – Riepilogo delle Sezioni da I a V

La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i redditi soggetti a tassazione separata esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte, l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il codice tributo 4200, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

  • plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
  • indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  • indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  • redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi in un'unica soluzione;
  • redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
  • somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
  • redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
  • contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Ciò premesso, nel rigo RM14, indicare:

  • nella colonna 1, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte;
  • nella colonna 2, l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta;
  • nella colonna 4, l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nella colonna 1 diminuito dell'importo indicato nella colonna 2.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel rigo RM15, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

  • nella colonna 1, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
  • nella colonna 2, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4.

SEZIONE VII – Proventi derivanti da depositi a garanzia

La sezione VII deve essere compilata per indicare i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell'anno 2020 maturati fino al 31 dicembre 2011 di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.l. n. 323 del 1996 anche se abrogati dal comma 25, lettera b), dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011.

In questa sezione vanno quindi indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello REDDITI PF 2021.

Ciò premesso, nel rigo RM16, indicare:

  • nella colonna 1, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
  • nella colonna 2, l'importo della somma dovuta.
Per ulteriori informazioni vedi in APPENDICE "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", e il paragrafo sulle rateizzazioni nelle Istruzioni generali del FASCICOLO 1.

SEZIONE VIII – Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere (art. 167 del TUIR)

La presente sezione deve essere compilata:

  1. dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 6 del TUIR (c.d. controlled foreign companies o cfc) diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d'informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui al comma 5 del medesimo articolo, di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello REDDITI 2021;
  2. nel caso di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui al comma 4dell'art. 167 del TIUR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter)per le quali non sussista l'esimente di cui ai commi 5, del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine "CFC" si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto).
  3. dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  4. nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter)con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra di ogni quadro.

Pertanto, nel rigo RM17, deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la presente colonna va compilata esclusivamente nelle ipotesi sub b) e c), riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipa in qualità di socio e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;
  • in colonna 2:
    • - nell'ipotesi a), il reddito dichiarato nella sezione II-A del quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato ;
    • – nell'ipotesi b), il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
    • – nell'ipotesi c), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all'art. 116 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
  • in colonna 3, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'importo indicato nel rigo RN5 e quello di cui al rigo RN4 e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società;
  • in colonna 4, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
  • in colonna 5, l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell'importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
  • in colonna 6, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
  • in colonna 7, deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all'estero (art. 168-ter del TUIR).

Nel rigo RM18 deve essere indicato:

  • in colonna 1, il valore di colonna 6 del rigo RM17 nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l'utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati;
  • in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX15);
  • in colonna 3, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2 e colonna 4 (credito d'imposta previsto dall'art. 2, comma 6, della legge Finanziaria 2010), utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n. 241 del 1997;
  • in colonna 4, l'importo degli acconti versati con mod. F24 (per il calcolo degli acconti vedi Appendice alla voce "acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate");
  • in colonna 5, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere dal segno "–") e riportare lo stesso nel rigo RX15, del quadro RX, della presente dichiarazione.

I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 4722 e per quello relativo al primo acconto, il codice tributo 4723.

SEZIONE IX – Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto

Nella Sezione IX va indicato l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nell'ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto. Ciò premesso, nel rigo RM19 indicare:

  • nella colonna 1, l'anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;
  • nella colonna 2, l'ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
  • nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2020 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE X – Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni

Nella Sezione X vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

L'art. 137 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni
pertanto le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020;
sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. la
redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

Nei righi da RM20 a RM22 devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2020, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento su tale importo.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata entro il 30 giugno 2020. e quelli posseduti dal 1 luglio 2020 per i quali l’imposta è stata versata dal 15 novembre 2020.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro i termini di cui sopra in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • nella colonna 4, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
  • nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
  • nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE XI – Redditi e ritenute derivanti da pignoramento presso terzi

Nella presente sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro RC). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta.

Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.

Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione XII del quadro RM (ad es. indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) deve essere compilato il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

In particolare, nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), indicare:

  • nella colonna 1 il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
  • nella colonna 2 se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
  • nella colonna 3 l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria. Tale importo va compreso nel totale delle ritenute subite (rigo RN33, colonna 4);

Si precisa che le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono essere indicate esclusivamente nel rigo RN33 anziché nel quadro di riferimento del reddito.

  • nella colonna 4 l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

Nel rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) indicare:

  • nella colonna 1 la tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, utilizzando uno dei seguenti codici:
    1. redditi di capitale;
    2. redditi diversi;
    3. redditi di lavoro autonomo;
    4. redditi di impresa;
    5. redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
    6. indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
    7. altri redditi;
  • nella colonna 2 la somma percepita a seguito del provvedimento di pignoramento;
  • nella colonna 3 il tipo di tassazione che deve essere applicata in relazione alla tipologia reddituale indicata nella colonna 1:
    1. ritenuta a titolo di imposta;
    2. imposta sostitutiva;
    3. tassazione separata;
  • nella colonna 4 l'aliquota che il contribuente deve applicare sulle somme indicate in colonna 2;
  • nella colonna 5 l'ammontare dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di colonna 4 all'imponibile di colonna 2;
  • nella colonna 6 l'ammontare delle ritenute che sono state applicate dal soggetto erogatore.

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: colonna 5 (imposta dovuta) – colonna 6 (ritenute operate) Se il risultato è positivo riportare l'importo ottenuto (debito) nella colonna 7.

Se il risultato è negativo indicare l'importo ottenuto (credito), non preceduto dal segno meno, nella colonna 8. Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX16. Se nella colonna 3 del rigo RM24 è stato indicato il codice 3 (tassazione separata), il credito non va riportato nel quadro RX, ma l'Agenzia delle Entrate ne terrà conto nella successiva fase di liquidazione definitiva dell'imposta.

SEZIONE XII – Redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto

Nella Sezione XII devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).

Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal 1 gennaio 2001.

Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare distinte sezioni XII (utilizzando più moduli del quadro RM).

Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l'ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 21). L'importo annuo di euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time).

Quota di TFR maturato dal 1° gennaio 2001: l'importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11 e/o 17 per cento (colonne da 22 a 40).

È riconosciuta una detrazione d'imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).

Per i periodi inferiori all'anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.

L'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quota maturata dall'1/1/2001. Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.

Nel rigo RM25, indicare le somme percepite nel 2019 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro. In particolare:

  • nella colonna 1, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • nella colonna 2, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31 dicembre 2019;
  • nella colonna 3, indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data;
  • nella colonna 4, indicare la percentuale del reddito spettante all'erede; in tal caso, nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
  • nella colonna 5, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;

TFR ed altre indennità maturate al 31 dicembre 2000 (colonne da 6 a 21)

  • nella colonna 6, indicare l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo disponibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
  • nella colonna 7, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2019 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 9, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.
  • nella colonna 10, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
  • nella colonna 11, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al 31 dicembre 2000, specificando nella successiva colonna 12 la relativa percentuale (da calcolare con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
  • nella colonna 13, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2019, riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
  • nella colonna 14, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 15, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
  • nella colonna 16, indicare l'importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 (ovvero euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 10, 11 e 12).

La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ad esempio, se nella colonna 10 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 11 un anno e nella colonna 12 la percentuale del 50%, l'importo da evidenziare nella colonna 16 sarà dato da (309,87 x 2) + (309,87 x 3/12) + (309,87 x 50%) e sarà quindi pari a euro 852,00. Si precisa che l'importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;

  • nella colonna 17, indicare il risultato della seguente operazione: (colonna 7 + colonna 9 – colonna 16) + (colonna 13 + colonna 15)
  • nella colonna 18, indicare l'importo pari al 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 17;
  • nella colonna 19, indicare l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni. Nella ipotesi in cui l'importo della detrazione sia superiore all'acconto (colonna 18), l'eccedenza andrà riportata alla colonna 36;
  • nella colonna 20, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15;
  • nella colonna 21, indicare l'acconto da versare derivante dalla seguente operazione: colonna 18 – colonna 19 – colonna 20. Se il risultato è minore di zero indicare zero. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4). Si ricorda che l'importo dell'acconto risultante dalla colonna 21 deve essere versato utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;

TFR ed altre indennità maturate dal 1° gennaio 2001 (colonne da 22 a 40)

  • nella colonna 22, indicare l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 disponibile presso il datore di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
  • nella colonna 23, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2020 riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
  • n nella colonna 24, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 25, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001;
  • nella colonna 26, barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni. Per durata effettiva s'intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni.

Nelle seguenti colonne 27, 28 e 29 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:

  • nella colonna 27, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato;
  • nella colonna 28, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella successiva colonna 29 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale); ai fini della compilazione si precisa che:
    • non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
    • le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell'anno di anticipazione sul TFR (punto 24 compilato con il codice A);
  • nella colonna 30, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2020 riferibile al TFR maturato dal 1° gennaiio 2001, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
  • nella colonna 31, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 32, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1° gennaio 2001;
  • nella colonna 33, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 23 + colonna 25 + colonna 30 + colonna 32
  • nella colonna 34, indicare il 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 33;
  • nella colonna 35, indicare l'importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1° gennaio 2001 (colonne 27, 28 e 29). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ad esempio, se nella colonna 27 sono stati indicati un anno e un mese, nella colonna 28 sei mesi e nella colonna 29 la percentuale del 50%, l'importo da indicare nella colonna 35 è dato da (61,97 x 1) + (61,97 x 1/12) + (61,97 x 6/12 x 50%) e sarà quindi pari a euro 83,00. Si precisa che:
    • l'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al maturato dall'1/1/2001 (pari al 20 per cento dell'importo di colonna 23 + 25);
    • le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR;
  • nella colonna 36, indicare l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni;
  • nella colonna 37, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 25 e 32;
  • nella colonna 38, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 34 – colonna 35 – colonna 36 – colonna 37 Se il risultato è minore di zero indicare zero. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo dell'acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4). Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 38 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;
  • nella colonna 39, con riferimento alle somme erogate nell'anno, indicare l'importo della rivalutazione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 2120 c.c. assoggettata all'imposta sostitutiva del 17 per cento;
  • nella colonna 40, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 17 per cento calcolata sull'importo di colonna 39. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva risultante a colonna 40 va versata con modello F24 con il codice tributo 1714.

Nel rigo RM26 indicare:

  • nella colonna 1 l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
  • nella colonna 2 , l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta nel modello 730/2021;
  • nella colonna 4 indicare l'acconto dovuto pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1 diminuito degli importi indicati nella colonna 2.

Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM26 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

L'acconto non va versato nel caso di emolumenti arretrati di lavoro dipendente soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute da parte del terzo erogatore. In tal caso, nel rigo RM23 in colonna 1 va indicato il riferimento al rigo RM26 in colonna 2 il numero del modulo progressivo compilato ed in colonna 4 l'ammontare delle ritenute da scomputare dall'acconto dovuto, già indicato nel rigo RM26 colonna 4.

Nel rigo RM27, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

  • nella colonna 1, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2020;
  • nella colonna 2, l'importo delle somme percepite nell'anno;
  • nella colonna 3, l'ammontare complessivo dell'importo maturato;
  • nella colonna 4, il 20 per cento dell'importo di colonna 2.

Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM27 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

SEZIONE XIII – Art. 15, comma 11 del decreto legge n. 185/2008

La presente sezione deve essere compilata, per effetto del comma 11 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, in caso di imputazione ai sensi dell'art. 5 del TUIR della quota di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel comma 10 del predetto art. 15.

Tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, dell'IRPEF separatamente dall'imponibile complessivo. A tal fine nel rigo RM28, indicare:

  • in colonna 1, la quota imputata dei maggiori valori;
  • in colonna 2, l'aliquota ordinaria dell'IRPEF e in colonna 3 la rispettiva imposta;
  • in colonna 4 l'aliquota maggiorata dell'IRPEF e in colonna 5 la rispettiva imposta;
  • in colonna 6 il totale dell'imposta dovuta pari alla somma delle colonne 3 e 5.

La predetta imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, di cui al comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

SEZIONE XIV – Art. 33, del decreto legge n. 78/2010

L'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto per i dirigenti e i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario un'aliquota addizionale del 10% su specifici compensi.

L'addizionale si applica sugli emolumenti variabili corrisposti sotto forma di bonus e stock option sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

L'addizionale si applica sugli emolumenti variabili corrisposti sotto forma di bonus e stock option sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

In particolare, nel rigo RM29 indicare:

  • in colonna 1, l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option;
  • in colonna 2, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione;
  • in colonna 3, la relativa addizionale calcolata nella misura del 10% del campo 2;
  • in colonna 4, la trattenuta operata dal sostituto d'imposta;
  • in colonna 5, l'imposta a debito (colonna 3 – colonna 4) da versare mediante il mod. F24 utilizzando l'apposito codice tributo.

SEZIONE XV – Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005)

La presente sezione va compilata dalle persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5 del citato art. 49-bis.

Tale disposizione consente, a richiesta del percipiente, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La compilazione della presente sezione vale come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.

In particolare, nel rigo RM30 indicare:

  • in colonna 1, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;
  • in colonna 2, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell'importo indicato in colonna 1.
  • in colonna 3, le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1; si precisa che tale importo assume rilievo solo ai fini dell'acconto Irpef 2021.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria e che hanno incluso le predette unità tra i beni relativi all'impresa devono depurare dall'utile d'esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. Inoltre, nel rigo RF44 va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.

Si ricorda che l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 49-bis.

Sezione XVI – Redditi derivanti da beni sequestrati

La presente sezione deve essere compilata dal curatore giudiziario per dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.

I beni sequestrati configurano fiscalmente un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente (art. 187 del TUIR e art. 5 ter del DPR n. 322 del 1998 e circolare 156/E del 7 agosto 2000). Analogamente a quanto avviene per l'eredità, anche nel caso dei beni sequestrati se il soggetto beneficiario è una persona fisica, i redditi sono in via preliminare tassati con aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (23%), salvo conguaglio dopo la definizione della titolarità delle quote. Per permettere il calcolo dell'imposta dovuta per la quota di reddito presunta imputata a ciascun soggetto, il custode giudiziario dovrà compilare i quadri RH (per attribuire la quota di reddito di ciascun socio) e la presente sezione del quadro RM.

Nel rigo RM31 dovrà indicare:

  • in colonna 1, l'imponibile;
  • in colonna 2, l'imposta dovuta (applicando l'aliquota del 23%).

Il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 4040.

Sezione XVII – Imposta sostitutiva sulle lezioni private

Il rigo RM32 è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. in colonna 1 (Importo totale compensi) indicare il totale dei compensi.

Nella colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta) indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta applicando il 15 per cento all’importo indicato in colonna 1.

Nella colonna 3 (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni che risulta dalla dichiarazione precedente.

Nella colonna 4 (Eccedenza compensata modello f24) indicare l’importo dell’eccedenza di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni eventualmente compensata utilizzando il modello f24.

Nella colonna 5 (Acconti versati) indicare l’ammontare degli acconti di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni versati per l’anno 2020. riportare in questa colonna:

  • l’importo indicato nel modello di pagamento f24 con i codici tributo 1854 e 1855 e l’anno 2020;

Nella colonna 6 (Acconti sospesi) indicare l’importo degli acconti dovuti, ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. l’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Nella colonna 7 (Imposta a debito). tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’irpef (vedi paragrafo 6 parte i, modalità e termini di versamento). tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo rX18. se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 8 (Imposta a credito). detto importo a credito va riportato anche nella colonna 2 del rigo RX18.

Rigo RM33 Acconto di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni per l’anno 2021 in tale rigo va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni. per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni occorre controllare l’importo indicato nel rigo RM32, colonna 2. Se questo importo:

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo nel rigo RM32, colonna 2, risulti pari o superiore ad euro 52.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • n due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2021 ovvero il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2021.

 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti in acconto dell’imposta sostitutiva sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento come indicato nel rigo RN62

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. in tal caso gli importi da indicare nel rigo rm33 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare. la prima rata di acconto relativo alla all’imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni per l’anno 2020 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “rateazione”.

Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;

Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Sezione XVIII – Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24 ter del TUIR

Nella presente sezione devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1°gennaio 2019 dall’art. 24 ter del tuir per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del tuir erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, si considera il dato riferito a tale comune come risultante dalla “rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’istituto nazionale di statistica (istat) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

L’opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del TUIR, in un altro comune delle regioni su citate. per detto comune, ai fini della individuazione del dato della popolazione, si fa riferimento al criterio sopra indicato riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in italia, ai sensi del medesimo articolo 2 comma 2, nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e che trasferiscano la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (24-ter, comma 2, del TUIR). trattasi, oltre che dei paesi europei, di quelli con i quali l’italia ha siglato una convenzione per evitare le doppie imposizioni, un tiea – (Tax Information Exchange Agreement) – ovvero che aderiscono alla convenzione OCSE - consiglio d’europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale - (https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/).

L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

I redditi prodotti all’estero assoggettabili all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR sono quelli individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del medesimo testo unico. in base all’articolo 165, comma 2, del TUIR, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello stato ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.

E’ previsto che le persone fisiche che intendono esercitare l’opzione indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

L’opzione per l’imposta sostitutiva è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace (legge 28 giugno 2019, n.58).

Il comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR stabilisce che le persone fisiche, comprese tra quelle destinatarie della disciplina introdotta ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 24-ter, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in dichiarazione ovvero con successiva modifica della stessa. soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. ai fini dell’individuazione dello stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23 del TUIR.

È fatta espressamente salva la possibilità di optare, in alternativa, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall’articolo 24-bis del medesimo testo unico (articolo 24-ter comma 1 del TUIR).

Il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione, anche nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero o in un comune italiano diverso da quelli per cui è valida l’opzione (al riguardo si veda il provvedimento dell’agenzie delle entrate n. 167878 del 31 maggio 2019). La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. in tale ipotesi, l’imposta già versata, ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso (comma 7 dell’ art. 24 ter del TUIR ). Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 24-ter, commi 1 e 2;

b) in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce; c) in caso di trasferimento della residenza fiscale in un comune italiano diverso da quelli previsti dall’art. 24 ter comma 1, con effetto dal periodo d’imposta in cui varia la residenza; d) in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i nove anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.

Compilazione del quadro

Nel rigo RM34 barrare la colonna 1 opzione se si intende esercitare l’opzione prevista dall’art. 24 ter del TUIR. nella colonna 2 va indicato l’anno di 1° esercizio dell’opzione, ossia l’anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Nella colonna 3 indicare il codice del comune dove si è trasferita la residenza

Nelle colonne 4 e 5 il contribuente deve barrare la casella sÌ per attestare l’assenza della residenza fiscale nel territorio dello stato italiano nei cinque periodi di imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, ovvero la casella no se non è in possesso di tale presupposto.

La colonna 6 va barrata qualora sia esercitata la revoca da parte del soggetto. la revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Nel rigo RM35, colonne 1 e 2, indicare il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo stato estero (vedere la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” del FASCICOLO 1). in caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Nel rigo RM36, colonne 1 e 2, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l’esercizio dell’opzione non avere la residenza in alcuno stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale

L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni stati o territori esteri, ai sensi del comma 8 dell’art. 24-ter del TUIR, indica nelle colonne 3 e 4 il codice dello stato estero delle giurisdizioni per cui non esercita l’opzione.

La facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri di cui al comma 8 dell’articolo 24-ter del tuir, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.
Gli Stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi dell’applicazione del regime di imposta sostitutiva possono essere integrati da ulteriori Stati o territori nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello della presente dichiarazione.

Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in italia con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante. si precisa, tuttavia, che tale credito d’imposta non è in alcun modo compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

Nel rigo RM37 va indicato nella colonna 1 lo stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del tuir, nella colonna 2 l’ammontare dei redditi da pensione estera e nella colonna 3 l’ammontare dei redditi prodotti all’estero.

Tali redditi non vanno assoggettati ad imposta ordinaria pertanto non vanno indicati in altri quadri della presente dichiarazione dei redditi. Nella colonna 4 indicare l’imposta sostitutiva dovuta pari al 7 per cento dell’ammontare dei redditi dichiarati nella colonna 3. l’importo indicato in colonna 4 va riportato nella colonna 1 del rigo RX19 del FASCICOLO 1 della presente dichiarazione.

Versamento dell’imposta

il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, in un’unica soluzione, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7 per cento sui redditi prodotti all’estero. l’imposta sostitutiva è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e utilizzando l’apposito codice tributo. in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, gli effetti dell’opzione cessano di avere efficacia, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.

  Torna all'inizio

Web Content Survey Portlet

Crea/Mostra Contenuto