Quadro G - Crediti d’imposta

Quadro G - Crediti d'imposta

Quadro G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

  • i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
  • il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
  • il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
  • il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
  • il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
  • il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
  • il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
  • il credito d'imposta per la videosorveglianza;
  • il credito d'imposta per le mediazioni;
  • il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
  • il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive – Sport bonus;
  • il credito d’imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale;
  • il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa:

deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2020.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2020): indicare il credito d'imposta maturato nel 2020. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa.È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2020.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti:

indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.Tale facoltà è riconosciuta ai titolari di contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione.

La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione): indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

  • codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
  • codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2020 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2020 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2021, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2020 indicare "2020". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2020 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2021 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2020 e fino alla data di presentazione del 730/2021 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2018 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2019 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2020) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2020, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2020. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 380 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito).

Per l'anno 2019 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2020 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2019 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2020 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2020.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2019 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2020 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2020.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento.

Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2020 o del Mod. 730/2019 o o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2020 o del Mod. REDDITI PF 2019).

  • Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019

    I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2020 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2020.

    I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2020 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2020. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

  Imposta estera
Stato estero Anno di produzione del reddito Reddito prodotto all'estero Imposta pagata all'estero di cui resasi definitiva nel corso del 2019 di cui resasi definitiva nel corso del 2020
A 2019 1.000 350 200 150

 

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2019 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2020

Se nella dichiarazione mod. 730/2020 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2020, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello.

Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale:

il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2020. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2020 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili:

per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2020 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7:

indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo 2019): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2020): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2020:

  • a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Dal 19 maggio 2020 anche per quelle a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circoli e degli spettacoli viaggianti;
  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
  • dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2019): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 3 (Rata credito 2019): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 4 (Rata credito 2018): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2020.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE VIII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Nel rigo G10 indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:

  • alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
  • agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per centodelle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel 2018.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Rigo G10

Colonna 1 (Spesa 2018): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018;

Colonna 2 (Residuo 2019): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2020.

SEZIONE IX - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2020 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Rigo G11

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.

Colonna 2 (Residuo 2019): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE X - Credito d'imposta per videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Rigo G12

Colonna 1 (Residuo 2019): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE XIII - Altri crediti d’imposta

Nel rigo G15 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.
Per indicare più crediti d’imposta, occorre compilare più moduli, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7.

Nella colonna 1 (codice) indicare i seguenti codici:

  • ‘1’ credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.
    L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
    Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
    Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
    Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • ‘2’ credito d’imposta Ape. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • ‘3’ credito d’imposta sport bonus. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 di-cembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • ‘4’ credito d’imposta per bonifica ambientale. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2020, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • ‘5’ credito d’imposta per per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

Nella colonna 2 (Importo):

  • - se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2021;
  • - se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘2’, indicare l’importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2021;
  • - se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ e si è stati inclusi nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2020, indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate;
  • - se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘4’, indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate.
  • - se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘5’, indicare l’importo del credito d’imposta spettante.

 

 

Colonna 3 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 154 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’

Colonna 4 (Rata 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 158, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020,o l’ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice 3.

Colonna 5 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

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