Quadro D - Altri redditi

Quadro D - Altri redditi

Quadro D - Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

  • nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
  • nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Reddi- ti-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2024 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2023 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2024
"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D TIPOLOGIA DI REDDITO
B D3 codice 1 Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C D3 codice 3 Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D D3 codice 3 Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E D3 codice 2 Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L L D4 codice 6 Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1 D4 codice 6 Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M D5 codice 2 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1 D5 codice 3 Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2 D5 codice 2 Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N D4 codice 7 (o D4 codice 11 per i residenti a Campione d'Italia) Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
N1 D4 codice 12 (o D4 codice 13 per i residenti a Campione d'Italia) Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai collabo- ratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di attività sportive dilettantistiche
N2 D3 codice 4 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavo- ro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del de- creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
N3 D3 codice 5 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavo- ro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del de- creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative
O D5 codice 2 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1 D5 codice 3 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1 D5 codice 1 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l’effettuazione di una ritenuta a titolo d’imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente anche se l’effettiva distribuzione avviene successivamente al 31 dicembre 2022.

A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localiz- zate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Per la definizione di mercato regolamentato si rinvia alla circolare n. 32 del 23 dicembre 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società sem- plici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del Tuir, dalle società e dagli enti resi- denti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b, c) e d), del medesimo testo unico. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59 del Tuir). Detti utili, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’art. 65 del Tuir, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all’art. 27, comma 1, del

d.P.R. n. 600 del 1973.

I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2023 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

  • gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ire;
  • gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
  • tutti gli altri redditi di

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emit- tenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

  • nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in im- prese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se hanno per- cepito nel 2023 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla nor- mativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce “Utili e proventi equiparati prodotti all’estero” sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all’estero.

Rigo D1 - Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

  • derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamen- te dalla prestazione di lavoro;
  • derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un’operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
  • conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’inizio della

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

‘1’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

‘2’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del Tuir in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del Tuir). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del Tuir ), devono, invece, essere indicati nella se- zione V del quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024;

‘3’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Ter- ritori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del Tuir), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024;

‘4’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il ri- spetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);

‘5’ in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 di- cembre 2016;

‘6’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipa- zione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle En- trate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

‘7’ in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir, qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri- cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

‘8’ in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir, qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri- cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

‘9’ in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

‘10’ in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo pe- riodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

‘11’ in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir, qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri- cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4 o 7, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati cor- risposti nell’anno 2023, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6 o 8, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2023, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2023 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corri- sposti nell’anno 2023, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella colonna 4 (ritenute) riportare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili. Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2023, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

‘1’ in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la diffe- renza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è deter- minata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

‘2’ in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure im- poste quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testa- mento (art. 1869 c.c.);

‘3’ in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi; ‘4’ in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di sog- getti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

‘5’ in caso di:

  • altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
  • ogni altro provento in misura definita che deriva dall’impiego di capitale;
  • altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono es- sere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
  • proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
  • proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
  • interessi di mora;
  • interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

‘6’ in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

‘7’ in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1 lett. f), del Tuir, se dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti prima della riforma dell’imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

‘8’ in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 mag- gio 2010, n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2023 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i red- diti saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella colonna 2 (redditi) riportare l’importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1. Nella colonna 4 (ritenute) indicare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assi- stenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).

Nella colonna (Altri dati) indicare il codice ‘5’ che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

‘1’ per i proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occa- sionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera “B” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo;

‘2’ per i compensi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera “E” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo;

‘3’ per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusi- vamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “C” o “D” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo;

‘4’ per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Questi redditi sono contraddistinti dal codice “N2” nel punto 1 della “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo;

‘5’ per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a se- guito di specifiche disposizioni normative. Questi redditi sono contraddistinti dal codice “N3” nel punto 1 della “Causale” della Certifi- cazione Unica 2024 – Lavoro autonomo.

Nella colonna 2 (redditi) indicare l’importo del reddito percepito nel 2023 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale e della franchigia che sarà applicata da chi presta l’assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un’età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 spetta un’esenzione di 15.000 euro che sarà riconosciuta da chi presta l’assistenza fiscale. Questi compensi vanno indicati anche se di importo inferiore a 15.000 euro e se nel corso del 2023 sono stati percepiti redditi da indicare nel rigo D4 con i codici ‘7’, 11, 12 e 13 e altri redditi derivanti da attività sportiva svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da in- dicare nei righi da C1 a C3.

Nella colonna 3 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute di acconto subìte.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione) Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Da 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2023 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.

La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a par- tire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che inter- vengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti con- nessi alla registrazione del contratto.

Il regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da su- blocazione breve o da locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di fa- miliare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell’immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell’immobile.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

Barrare la colonna 2 (cedolare secca) nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stes- sa unità abitativa.

Nella colonna 3 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

‘1’ per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecu- zione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “lottizzazione” vedere in Appendice la relativa voce;

‘2’ per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per indivi- duare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva;

‘3’ per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o con- cessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato in- dicare il codice 10;

‘4’ per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

‘5’ per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);

‘6’ per i redditi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Que- sti redditi sono contraddistinti dalla lettera “L” o “L1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024– Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l’importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

‘7’ per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE). Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 - Lavoro autonomo. Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro. Vanno sempre riportati se sono indicati redditi in questo rigo con il codice 11, 12 e/o 13, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc.”;

‘8’ per i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

‘9’ per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della par- tecipazione a giochi on line;

‘10’ per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fi- siche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell’immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata;

‘11’ per i redditi di cui al codice ‘7’ che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia;

‘12’ – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilet- tantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

– per i compensi derivanti da rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e as- sociazioni sportive dilettantistiche.

Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 - Lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc.”. Questi compensi vanno indicati anche se di importo inferiore a 10.000 euro e se nel corso del 2023 sono stati percepiti redditi da indicare in questo rigo con il codice ‘7’ e/o 11 e/o 13 e altri redditi derivanti da attività sportiva svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da indicare nei righi da C1 a C3 o nel rigo D3;

13’ per i redditi di cui al codice ‘12’ che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Nella colonna 4 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2023.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all’estero:

  • per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
    • se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa co- lonna va indicato l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
    • se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2023 (o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;
  • per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L’immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l’immobile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri simili, va indicato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell’intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11 o 12 o 13, riportare le somme percepite al lordo della quota esente.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l’importo riportato al punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2024 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 21 (locatore non proprietario).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2024 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2023. È comunque possibile esporre i dati anche in forma ana- litica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – Locazioni brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della Certificazione Unica (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali la relativa casella “locatore non proprietario” (punti 21, 121, 221, 321 e 421) risulta barrata.

Nella colonna 5 (spese) indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d’acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edi- ficabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna del- le operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio del- l’Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella colonna 6 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11 o 12 o 13, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell’addizionale regionale trat- tenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l’importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitual- mente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contri- buente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).

Nella colonna (Altri dati) indicare il codice ‘5’ che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se in colonna 1 sono indicati i codici 1, 2, 3 e 5;

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

‘1’ per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice “V1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasio- nali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d’affari;

‘2’ per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “M” o “M2” od “O” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo;

Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanente- mente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei con- fronti dell’artista o professionista.

‘3’ per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “M1” od “O1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo;

‘4’ per i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024). Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per l’anno 2024 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1 del 2012);

‘5’ per i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cat- tedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria. In tal caso, gli importi dei versamenti degli acconti dell’imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le istruzioni fornite per l’esposizione degli acconti Irpef;

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2023.

Nella colonna 3 (spese) riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l’importo lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito consegui- to. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute d’acconto subìte. La colonna non va compilata se in colonna 1 è indicato il co- dice 4 o il codice 5.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2023 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione quali- ficata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicem- bre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità pri- vilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (vedi circolare n. 32/E del 2020) in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all’erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

  • i ratei di pensione e stipendio;
  • i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
  • i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
  • le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa precedente all’inizio del rapporto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

  • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domi- ciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del Tuir), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024;
  • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del Tuir), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024;
  • il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
  • il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
  • il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o per- mettere;
  • il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
  • il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2023 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
  • il codice 9, per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
  • il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2023, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e profes- sioni e dei redditi già elencati ai precedenti
  • il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • il codice 12, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a par- tire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • il codice 13 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’eser- cizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • il codice 14 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • il codice 15 in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sus- sistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir qua- lora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri- cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino al- l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l’anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dal- l’erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell’anno 2023 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 13 o 14 o 15 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2023 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dal- l’erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del de- ceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati. Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2023 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

‘1’ compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto;

‘2’ indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipen- dente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;

‘3’ somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2023 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della pro- cedura di assistenza fiscale. Con il codice ‘3’ vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni pre- cedenti e che sono stati percepiti nel corso del 2023;

‘4’ somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2023, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste som- me la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;

‘5’ somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;

‘6’ plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato ac- quisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

‘7’ plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contri- buenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce “Indennità di esproprio”;

‘8’ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L’opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella colonna 3 (anno) indicare:

  • l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
  • l’anno d’imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
  • l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5. Nella colonna 4 (reddito) indicare l’importo del reddito

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a con- correnza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 4 e l’onere rim- borsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2018 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2023 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

5.000 x 5 (numero di rate detratte nel 2015,2016,2017, 2018,2019) / 10= 2.500 euro

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente so- stenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”.

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

 

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